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“Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 28 aprile 2022, C-642/20 - in base alla quale è confliggente con il diritto europeo la normativa nazionale che imponga alla mandataria di un RTI di possedere i requisiti previsti nel bando di gara e di eseguire le prestazioni dell'appalto in misura maggioritaria - si pone il seguente quesito: - è corretta e legittima la partecipazione alla gara di un RTI orizzontale ove, rispetto ad un requisito di categoria SOA non prevalente, la mandante possegga la quota di partecipazione all’RTI in misura maggioritaria rispetto alla mandataria?” In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.
Domanda del: 01/07/2022 aggiornata il 01/07/2022 -
Dall'interpretazione della sentenza citata in domanda, avendo ritenuto la Corte di Giustizia sussistere un contrasto tra l'art. 63 della direttiva 2014/24 e l'art. 83, comma 8 e art. 89 del D.lgs. 50/2016 riguardo la possibilità dell'OE di fare affidamento sulla capacità di altri soggetti, si desume che la mandataria di un raggruppamento, nell'ambito di una procedura di appalto, non necessariamente debba soddisfare tutti i requisiti richiesti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, come invece detta la formula più stringente di cui al suddetto art.83, comma 8. Va inoltre precisato che, in applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza 28 aprile 2022, C-642/20 della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza n°. 4425 del 31 maggio 2022, sostenendo che, anche nel caso di sub-raggruppamenti di tipo orizzontale, non operi l'art.83, comma 8 del D.lgs. 50/2016, con conseguente possibilità di suddividere in modo paritario i lavori rientranti nelle categorie c.d. secondarie. Tuttavia, la possibilità di suddivisione paritaria non viene riconosciuta dal Consiglio di Stato nell'ambito della prestazione principale, affermando che, in tal caso, la capogruppo mandataria deve comunque essere qualificata ed eseguire i lavori in misura maggioritaria in relazione alla categoria prevalente. Alla luce di quanto detto, si ritiene, pertanto, corretta e legittima la partecipazione alla gara di un RTI orizzontale ove, rispetto ad un requisito di categoria SOA non prevalente, la mandante possegga la quota di partecipazione all’RTI in misura maggioritaria rispetto alla mandataria.