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Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale indicati ai punti 7.3 f) e 7.3 g) presenti a pagina 8 e a pagina 9 del Disciplinare di gara, con la presente facciamo notare che nei progetti di ambito strutturale la verifica sismica è intrinseca nella fase di progettazione e per tal motivo la tabella Z-1 del DM 17 giugno 2016 non riporta la divisione in S.04 verifiche sismiche e S.04 progettazione. Inoltre, considerando l’indicazione presente a pagina 9 del Disciplinare di gara “per le categorie (edifici, strutture, impianti ecc.) ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”, si precisa che ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 “la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Pertanto, dato che è possibile presentare come requisito di capacità tecnica e professionale un servizio di sola progettazione strutturale (S.04, S.03, S.05, S.06) avente grado di complessità pari o superiore a quello posto a base di gara, il quale risulta essere una garanzia di progettazione strutturale di complessità affine a quella posta a base di gara, chiediamo se sia possibile considerare per i requisiti di capacità tecnica e professionale sopra citati tutte le attività di progettazione strutturale indipendentemente dal fatto che siano di verifica sismica o di progettazione strutturale. Si evidenzia che la progettazione strutturale include necessariamente la valutazione di sicurezza sismica, inoltre la garanzia che il progettista sia in grado di effettuare una progettazione affine a quella richiesta a base di gara è esplicitata nell’offerta tecnica.
Domanda del: 04/07/2023 aggiornata il 04/07/2023 -
In relazione alla richiesta formulata si specifica che le opere caratterizzate da un grado di complessità maggiore di quello posto a base di gara possono essere considerate assorbenti delle opere di complessità inferiore, all'interno della medesima categoria, come da declinazione di norma. In relazione alla richiesta di considerare ugualmente validi i servizi di progettazione strutturali per i quali è stata inclusa la valutazione di sicurezza sismica, si chiarisce che la necessità di evidenziare nel bando la categoria S.04 per la verifica in sequenza separata risiede nella complessità dell'immobile da valutare, già oggetto di interventi realizzati con la normativa precedente e mai legittimati nè collaudati. Tuttavia nell'ambito dell'esplicitazione del servizio il concorrente potrà indicare, per lo stesso servizio che vuol mettere in evidenza, sia il valore degli interventi strutturali progettati chee il valore dell'opera ovvero dell'edificio (espresso in volume per costo forfettario, come da Circolare 21 gennaio 2019, n. 7) al fine di dimostrare l'equivalenza del valore e della complessità dell'immobile su cui la progettazione strutturale indicata fa riferimento. es. lavori strutturali su edificio scolastico tutelato per € 1.300.000,00 valore dell'edificio scolastico tutelato : mc 15.000 x € 500,00 = 7.500.000,00