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Chiarimento

  • Buongiorno in riferimento al seguente punto del disciplinare 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE g) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria E22 (Id). Gli importi minimi dei lavori, per categorie E22 (Id), sono riportati nella seguente tabella. I servizi richiesti sono relativi al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. CSE E.22 38.819733,04 Si ritiene che limitare i requisiti di capacità tecnica e professionale alla sola prestazione di CSE, e poiché si tratta di gara pubblica, si fa presente che devono valere i principi generali della massima partecipazione e della concorrenza. Tali principi conducono ad una interpretazione che devono favorire piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti. Pertanto si richiede di ampliare il requisito richiesto al punto 7.3 del disciplinare alle prestazioni di CSP e CSE In caso di clausole equivoche o di dubbio significato nelle procedure di evidenza pubblica, purché ciò non confligga con il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio Stato , sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7403). Cordiali Saluti

    Domanda del: 02/12/2022 aggiornata il 02/12/2022
  • Si ritiene ammissibile la richiesta dell'O.E., considerando assolutamente congrua l'estensione dei requisiti di capacità tecnica e professionale alla prestazione del CSP, che di fatto è strettamente connessa a quella del CSE.

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