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Chiarimento

  • In riferimento al Disciplinare, mentre alla sez.7.1 viene correttamente richiesto che il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori soddisfi i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, mentre al punto 7.3 i) dello stesso documento la comprova del titolo di studio viene limitata al solo diploma di laurea. Si chiede quindi conferma che per la figura di Coordinatore della Sicurezza sia soddisfatto dal il possesso dei requisiti stabiliti all’Art.98 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in particolare al comma1.c), ovvero che per il bando in oggetto il ruolo di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori venga considerato egualmente soddisfatto da un professionista in possesso di diploma di geometra (nonché della attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni), e che contestualmente soddisfi il requisito al comma 2 del medesimo articolo, ovvero il possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza.

    Domanda del: 15/03/2022 aggiornata il 15/03/2022
  • Gentile operatore economico, si conferma la validità, oltre il diploma di laurea, del diploma di geometra, perito industriale, agrario o agrotecnico con relativa attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 81/2008. Cordiali saluti.

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